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Tribunale di Roma, 20 Marzo 2017

Sostituzione della delibera di s.r.l. impugnata con altra delibera

Tribunale di Roma, 20 Marzo 2017
Sostituzione della delibera di s.r.l. impugnata con altra delibera

La disciplina di cui all’art. 2377, comma 8 , benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile anche alle deliberazioni nulle nei limiti della compatibilità, nonché alle deliberazioni delle s.r.l., per le quali opera il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità.

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere e non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, quando risulti che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Tuttavia deve escludersi che si possa dichiarare la cessazione della materia del contendere, quando le parti insistano nelle originarie domande o comunque manifestino il concreto interesse ad una decisione di merito.

Al fine di evitare il rischio del perpetuarsi di delibere invalide attraverso l’utilizzo di uno strumento, pur di per sé legittimo, come quello della ratifica-conferma-sostituzione della deliberazione invalida, il giudice è sempre tenuto a verificare l’avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo invero accertare, sia pure ai limitati fini dell’effetto ‘sanante’ della rinnovazione, se la nuova deliberazione sia immune da vizi e se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e cioè se tale nuova deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge ed allo statuto. Si tratta di un accertamento incidentale che deve essere sempre effettuato, quand’anche, contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.

Non può essere annullata, per conflitto d’interessi, una deliberazione di società di capitali, se non risulti, oltre al conseguimento dell’interesse personale del socio, che ha partecipato all’assemblea ed esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale, per la società

Data Sentenza: 20/03/2017
Registro: RG 80300 / 2014
Allegato:
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Data: 04/01/2022
Massima a cura di: Giulia Giordano
Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre presso University of Oxford; abilitazione all'esercizio della professione forense, presso Corte d'Appello di Bologna; dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo IUS/04 diritto commerciale; tutor didattica per l'insegnamento di diritto commerciale Università di Bologna. Sito web www.unibo.it/sitoweb/g.giordano.

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