I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell’atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che – in caso di perdite che comportino l’azzeramento del capitale sociale – si discosti dall’iter di cui all’art. 2482 ter c.c. e disponga a carico di tutti soci un obbligo di versare pro quota valori patrimoniali per un ammontare sufficiente a elidere le perdite registrate. In questo modo, infatti, si impedisce ai soci disinteressati all’investimento di nuove risorse nella società di non esercitare il proprio diritto di opzione (benché ciò possa comportare lo scioglimento della società in caso di insuccesso dell’operazione di ricapitalizzazione).