La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo anzi l’archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua.
La legittimazione a dedurre la violazione dei diritti degli obbligazionisti, ove mai esistente, quale causa di annullamento della delibera assembleare di aumento del capitale sociale, non può che appartenere ad essi soltanto.