Non viola il principio di veridicità stabilito dall’art. 2423 c.c. il bilancio che esponga una partecipazione detenuta in altra società quale immobilizzazione finanziaria.
La partecipazione, come indicato nella nota integrativa, é destinata ad una permanenza durevole nel portafoglio della partecipante ed è correttamente iscritta al costo di acquisto perché la controllata è considerata come società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere un frutto e perchè la società controllante non ha alcuna intenzione di intervenire nella gestione della controllata.