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Tribunale di Roma, 6 Luglio 2017

Sostituzione della delibera assembleare nulla di società consortile a responsabilità limitata.

Tribunale di Roma, 6 Luglio 2017
Sostituzione della delibera assembleare nulla di società consortile a responsabilità limitata.

La disciplina di cui all’art. 2377, 8° comma, c.c. – per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità.

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere e non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, quando risulti che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Deve tuttavia escludersi che si possa dichiarare la cessazione della materia del contendere, quando le parti insistano nelle originarie domande o comunque manifestino il concreto interesse ad una decisione di merito.

Nel giudizio di merito, il giudice, investito dell’impugnazione della “prima” deliberazione, è sempre tenuto a verificare l’avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo invero accertare, sia pure ai limitati fini dell’effetto “sanante” della rinnovazione, se la nuova deliberazione sia immune da vizi e se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità, quand’anche, in ipotesi, contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione. Peraltro, il suddetto necessario giudizio incidentale non potrebbe mai portare ad una formale declaratoria di invalidità della successiva deliberazione né comunque può estendersi ad un sindacato su vizi nuovi.

Nel giudizio cautelare, invece, il giudice, non può che prendere atto del fatto che, per effetto della nuova deliberazione, sono venuti meno gli effetti della prima deliberazione, unico oggetto della richiesta di sospensione.

Data Sentenza: 06/07/2017
Registro: RG 42283 / 2017
Allegato:
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Data: 24/10/2017
Massima a cura di: Marco Verbano
Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle Monache), ha svolto il tirocinio forense presso lo Studio degli Avvocati Laghi, Tabacchi & Associati di Treviso (ora Laghi Leo Spangaro & Associati), presso il quale ha collaborato per cinque anni, trattando prevalentemente pratiche di diritto commerciale, societario e bancario. Ancora dall'autunno del 2011 è collaboratore della cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Cian). È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dal settembre del 2014. Nell'aprile del 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, dopo aver discusso una tesi su "Il danno da deliberazione invalida nelle s.p.a." (relatore il Prof. Stefano Delle Monache). Da maggio 2016 a settembre 2018 ha collaborato anche con la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Vittorio Giorgi). È stato assegnista di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Padova per il 2016/2017 e presso l'Università degli Studi di Udine per il 2017/2018 ed è docente a contratto presso la Scuola di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova dall'a.a. 2016/2017.

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