Nell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società fallita il curatore è tenuto a provare soltanto l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi su di lui gravanti ed il danno derivato dall’inadempimento, restando invece a carico del convenuto l’onere di provare la mancanza di colpa secondo il modello generale previsto, per la responsabilità contrattuale, dall’art. 1218 c.c.
Nella determinazione del danno per l’illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento (secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali) occorre depurare i risultati di esercizio dai costi che comunque la società avrebbe ragionevolmente dovuto sostenere anche se fosse stata posta in liquidazione.