Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma, a tutto concedere, solo una mera aspettativa, l’eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, con la conseguenza che fino a detta deliberazione sarà esperibile solo l’azione sociale di responsabilità, che può essere esercitata, nei confronti dell’amministratore, dalla società o, come sostituto processuale della stessa, da ciascun socio (art. 2476, 3° comma, c.c.) per il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalla società a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore. Successivamente alla deliberazione assembleare che abbia deliberato la distribuzione degli utili ai soci, sorge un vero e proprio diritto del socio alla attribuzione degli utili e qualsiasi indebita sottrazione o in generale qualsiasi lesione di detto diritto legittima l’esercizio dell’azione del socio ex art. 2476, 6° comma, c.c.
Va rigettata per difetto di residualità l’azione di arricchimento senza causa proposta laddove si sarebbe potuta esercitare l’azione ex art. 2476, 6° comma, c.c.