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Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2018

Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria

Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2018
Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria

Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell’iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell’iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove le interessate (socia cedente e terza acquirente)  deducano essere avvenuta l’iscrizione all’insaputa delle medesime. Ciò in quanto il Giudice del Registro delle imprese è chiamato ex art. 2191 c.c. alla sola verifica della corrispondenza delle iscrizioni alle condizioni previste dalla legge sulla base della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo di iscrizione, senza, quindi, poter procedere de plano all’accertamento della non riferibilità alle interessate delle iscrizioni per presumibile uso indebito del documento di identità ad opera dell’intermediario abilitato, essendo detto accertamento riservato alla sede contenziosa civile o penale.

Data Sentenza: 12/02/2018
Registro: RVG 15322 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/09/2018
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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