La parte cessionaria di un contratto di cessione di partecipazione sociale non può dolersi del minor valore dei beni facenti parte del patrimonio della società la cui partecipazione è oggetto di cessione – a meno che la parte cedente abbia assunto specifica garanzia al riguardo ovvero qualora il consenso del cessionario sia stato carpito con l’inganno, consistente in malizie ed astuzie volte a celare la reale consistenza patrimoniale – perché oggetto diretto di cessione è la partecipazione sociale e solo indirettamente lo sono i beni facenti parte del patrimonio.