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Tribunale di Milano, 18 Maggio 2018

Interpretazione di clausola compromissoria. Relazione fra decreto ingiuntivo e arbitrato.

Tribunale di Milano, 18 Maggio 2018
Interpretazione di clausola compromissoria. Relazione fra decreto ingiuntivo e arbitrato.

La qualificazione di rapporti giuridici come “sociali” è perfettamente equivalente a quella di “societari”, trattandosi di aggettivi indifferentemente utilizzati dal legislatore nell’ambito della regolamentazione del tipo società di capitali e nell’arbitrato statutario (così ad esempio: se “societario” è l’aggettivo utilizzato dal legislatore all’art. 3 co. 2° lett. a) del d. lgs. n. 168/2003, al rapporto “sociale” fa riferimento l’art. 34, co.4 del d. lgs. n. 5/2003). Quindi, qualora lo statuto di una società di capitali preveda (anche) la devoluzione ad un collegio arbitrale di tutte le controversie promosse dagli amministratori che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al “rapporto sociale”, una controversia avente ad oggetto il compenso spettante all’amministratore sarà devoluta al collegio arbitrale essendo tale diritto compreso nel rapporto giuridico definibile, alternativamente e equivalentemente, come “sociale” o come “societario” (nonché un diritto disponibile in quanto patrimoniale, rinunciabile e transigibile).

Qualora sia presentato un ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo riguardante una materia oggetto di una clausola compromissoria, il giudice adito sarà tenuto, sussistenti i presupposti indicati dall’art.633 ss c.p.c., a emettere il decreto ingiuntivo, atteso che: a) la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; b) il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri non è eccezione rilevabile d’ufficio. Tuttavia, qualora sia successivamente proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, il giudice adito, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, dovrà dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e potrà, ma non dovrà, rimettere la controversia al giudizio degli arbitri indicando alle parti il termine per la riassunzione della causa (al fine di conservare degli effetti processuali e sostanziali della domanda).

 

Data Sentenza: 18/05/2018
Registro: RG 59579 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2018
Massima a cura di: Chiara Flaim
Chiara Flaim

Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili” (relatori: Prof.ssa Elisabetta Pederzini, Prof. Marino Marinelli). Da gennaio 2018 a giugno 2018 ho studiato come Master-Exchange student presso l'Università di Maastricht (Paesi Bassi), frequentando i corsi di Corporate Social Responsibility, Comparative Company Law, European Company Law, Comparative Corporate Governance. Nell’ottobre 2017 ho fondato, insieme a tre compagni di università, la rivista giuridica “Trento Student Law Review” (rivista basata sul modello di peer-review, sistema OJS; https://thetslr.unitn.it/index). Nel settembre 2018 ho vinto la borsa di studio "Nonna Wanda Scholarship" bandita dalla Scuola notarile fondata da Raffaele Viggiani (http://scuolanotarile.com/index.php/page,borsedistudio_2018_2019.html): attualmente frequento la suddetta Scuola Notarile e svolgo la pratica notarile presso lo studio di Raffaele Viggiani (notaio in Milano). Nel settembre 2018 ho conseguito l’ammissione al 34°ciclo (a.a.2018/19-2021/22) del dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento per l'indirizzo "diritto privato, diritto privato comparato e diritto commerciale". All'interno di questo, ho optato per il curriculum "diritto commerciale".

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