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Tribunale di Bologna, 22 Gennaio 2018

Eccezione di arbitrato e scioglimento della società e successiva costituzione di nuova società da parte dei soci di maggioranza

Tribunale di Bologna, 22 Gennaio 2018
Eccezione di arbitrato e scioglimento della società e successiva costituzione di nuova società da parte dei soci di maggioranza

Ex art. 112 c.p.c., l’eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.

 

La circostanza che l’art. 2479 bis, comma 1, stabilisca che la “spedizione” (e non la “ricezione”) dell’avviso di convocazione debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all’adunanza, significa che, ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare, non è al momento della ricezione dell’avviso che occorre guardare, ma a quello della sua spedizione.

L’assemblea di una s.r.l. deve reputarsi regolarmente convocata quando i relativi avvisi siano stati spediti ai soci entro il termine a tal fine previsto dallo statuto, anche se la loro ricezione sia avvenuta in un momento successivo alla scadenza di detto termine, qualora consti che prima dell’assemblea i soci abbiano avuto comunque conoscenza dell’avviso di convocazione; tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

È pienamente legittima, in quanto oggettivamente fondata, l’apertura del procedimento liquidatorio a fronte del grave indebitamento della società, che renda impossibile la prosecuzione dell’attività d’impresa, ed inutile la ricapitalizzazione; e ciò anche qualora la decisione abbia consentito ai soci di maggioranza di costituire una nuova società.

L’eventuale utilizzo illecito dei cespiti del patrimonio della società, successivo all’apertura della liquidazione, non incide – quali che fossero le intenzioni della maggioranza che ha deliberato lo scioglimento – sulla legittimità della delibera di scioglimento medesima.

Data Sentenza: 22/01/2018
Registro: RG 12395 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Marco Verbano
Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle Monache), ha svolto il tirocinio forense presso lo Studio degli Avvocati Laghi, Tabacchi & Associati di Treviso (ora Laghi Leo Spangaro & Associati), presso il quale ha collaborato per cinque anni, trattando prevalentemente pratiche di diritto commerciale, societario e bancario. Ancora dall'autunno del 2011 è collaboratore della cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Cian). È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dal settembre del 2014. Nell'aprile del 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, dopo aver discusso una tesi su "Il danno da deliberazione invalida nelle s.p.a." (relatore il Prof. Stefano Delle Monache). Da maggio 2016 a settembre 2018 ha collaborato anche con la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Vittorio Giorgi). È stato assegnista di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Padova per il 2016/2017 e presso l'Università degli Studi di Udine per il 2017/2018 ed è docente a contratto presso la Scuola di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova dall'a.a. 2016/2017.

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