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Tribunale di Bologna, 30 Gennaio 2018

Eccezione di arbitrato irrituale nell’azione per il pagamento del prezzo di trasferimento di una quota di s.r.l.

Tribunale di Bologna, 30 Gennaio 2018
Eccezione di arbitrato irrituale nell’azione per il pagamento del prezzo di trasferimento di una quota di s.r.l.

L’eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.

Diversamente, per la natura “contrattuale” dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso in tal caso non può dar luogo a una questione di competenza, bensì di proponibilità della domanda. Invero, questa si concretizza in una eccezione sostanziale, attinente al merito, riservata comunque alla parte, la quale può rinunciarvi ovvero proporla, nei termini generalmente stabiliti per le eccezioni in senso stretto, ex art. 183 c.p.c. Ne deriva che la questione con la quale si prospetti la non riconducibilità della controversia nell’ambito di quelle contemplate dalla clausola compromissoria attiene al merito e non involge una questione di giurisdizione che, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile

In coerenza con la diversa natura giuridica che connota l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, non si applica ad esso l’art. 819 ter c.p.c., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla la remissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Lo statuto può considerarsi prevedere la compromissione in arbitri, fra le cause genericamente indicate come afferenti all’ambito dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quelle per il pagamento del prezzo della vendita delle quote sociali da parte dei soci.

 

 

Data Sentenza: 30/01/2018
Registro: RG 9800 / 2016
Allegato:
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Data: 03/10/2022
Massima a cura di: Marco Verbano
Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle Monache), ha svolto il tirocinio forense presso lo Studio degli Avvocati Laghi, Tabacchi & Associati di Treviso (ora Laghi Leo Spangaro & Associati), presso il quale ha collaborato per cinque anni, trattando prevalentemente pratiche di diritto commerciale, societario e bancario. Ancora dall'autunno del 2011 è collaboratore della cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Cian). È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dal settembre del 2014. Nell'aprile del 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, dopo aver discusso una tesi su "Il danno da deliberazione invalida nelle s.p.a." (relatore il Prof. Stefano Delle Monache). Da maggio 2016 a settembre 2018 ha collaborato anche con la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Vittorio Giorgi). È stato assegnista di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Padova per il 2016/2017 e presso l'Università degli Studi di Udine per il 2017/2018 ed è docente a contratto presso la Scuola di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova dall'a.a. 2016/2017.

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