E’ infondata la domanda di risoluzione dell’atto di cessione di quote di S.r.l. da parte dell’acquirente che lamenti l’inadempimento del venditore perché la società, alla data dell’atto di cessione, non risultava più iscritta all’Albo dei mediatori creditizi. La domanda attorea non può essere accolta perché la mancata iscrizione all’Albo non è dipesa da fatto e colpa del venditore ma, al contrario, dalla mancanza dei requisiti e garanzie per l’iscrizione – ai sensi dell’art. 128-septies del TUB – in capo all’acquirente.