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Tribunale di Catania, 21 Febbraio 2018

Nullità e annullabilità della delibera assembleare di S.p.A.

Tribunale di Catania, 21 Febbraio 2018
Nullità e annullabilità della delibera assembleare di S.p.A.

La delibera assembleare di approvazione del bilancio di una S.p.A. non può essere impugnata per vizi che comportano annullabilità dal socio titolare di una quota rappresentativa del 1,16% del capitale sociale per mancanza del quorum del 5% del capitale sociale – previsto dall’art. 2377, co. 3, c.c. – che legittima il potere di proporre l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La delibera non può riternesi nemmeno viziata da nullità perché una scorretta ripartizione delle spese e dei costi tra soci (motivo di doglianza del socio) non può configurarsi quale “oggetto impossibile o illecito” ai sensi dell’art. 2379 c.c.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/02/2018
Registro: RG 15360 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/02/2019
Massima a cura di: Federica Venegoni
Federica Venegoni

Praticante avvocato presso lo studio Bonelli Erede. Si occupa di diritto societario, in particolare di operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni di pacchetti azionari, trasferimenti di rami di azienda, patti parasociali e joint ventures.

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