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Tribunale di Milano, 7 Agosto 2018

É illecito lo sfruttamento del rapporto creatosi con i clienti di un partner commerciale per sottrarli al medesimo

Tribunale di Milano, 7 Agosto 2018
É illecito lo sfruttamento del rapporto creatosi con i clienti di un partner commerciale per sottrarli al medesimo

Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.

Il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio ed il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra, sì che l’obbligo di astenersi dalla concorrenza permea come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica. Tanto che durante lo svolgimento di un rapporto commerciale l’obbligo di astenersi da concorrenza renderebbe inutile, ossia privo di causa, il patto accessorio.

Data Sentenza: 07/08/2018
Registro: RG 6698 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/05/2019
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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