Per ragioni di coerenza logica, il principio secondo cui la società a responsabilità limitata è litisconsorte necessaria nei giudizi di responsabilità degli amministratori è da applicarsi anche ai giudizi cautelari di revoca degli amministratori medesimi.
In conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione deve ritenersi che la competenza del Tribunale a nominare il curatore speciale vada limitata alle ipotesi, di cui all’art. 80 c.p.c., in cui il relativo giudizio non sia ancora stato promosso; qualora il ricorso per la nomina del curatore speciale sia invece proposto in pendenza di un procedimento, la relativa decisione è di competenza del Giudice assegnatario del fascicolo.