Tribunale di Milano, 30 Ottobre 2019
In caso di transazione tra il fallimento e il terzo debitore, il liquidatore può profittarne per eliminare la propria responsabilità per mala gestio. L’adozione di tattiche dilatorie – fra cui un concordato in bianco senza redazione del piano – comporta la responsabilità del liquidatore per l’aggravamento del dissesto