Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione nella contabilità aziendale) insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui i pagamenti erano destinati, anche gli altri amministratori che non abbiano espressamente contestato la pratica societaria consistita nel ricevere pagamenti in contante non registrati e abbiano anzi attivamente preso parte all’attività di gestione sociale mediante la concreta partecipazione alle decisioni finanziarie relative alla società (ad esempio, deliberando lo smobilizzo di somme a titolo di piani di accumulo, stipulando finanziamenti bancari o prestando le relative garanzie fideiussorie).
Il danno frutto delle condotte di mala gestio sopra richiamate è pacificamente determinabile nella sommatoria degli importi corrisposti alla società e oggetto di distrazione (debitamente rivalutati e accresciuti dagli interessi compensativi), ma diversamente non sono conseguenza immediata e diretta delle distrazioni di denaro e abbisognano pertanto di un nesso causale con le medesime: