Agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, ivi inclusi i consorzi, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
L’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, dispone inequivocamente che “agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”; escludendo espressamente qualsiasi forma di emolumento per gli amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.
La ratio della norma è manifesta nel senso di perseguire l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica per il funzionamento degli organismi associativi degli enti locali ed enuncia il principio di gratuità dell’amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali; si tratta di precisa e chiara scelta legislativa nell’ambito della manovra triennale dettata da esigenze di contenimento della spesa pubblica.