Non sussiste un generico obbligo di impugnazione dei bilanci successivi a quello impugnato, essendo invece obbligo degli amministratori procedere alla modifica dei bilanci successivamente approvati se in contrasto con le statuizioni della sentenza che dichiara l’invalidità del bilancio precedentemente impugnato.
Il consolidamento di un bilancio successivo rispetto a quello precedentemente impugnato non comporta la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in capo all’impugnante, configurandosi tale ipotesi soltanto nel caso in cui il bilancio successivo venga approvato in data antecedente alla insaturazione del giudizio di impugnazione del bilancio dell’esercizio precedente.