Non è invocabile la responsabilità degli amministratori quali soci della s.r.l. fallita ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.. La norma infatti dispone che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”; requisito implicitamente richiesto ai fini dell’applicabilità di tale disposizione è che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche un amministratore della società, in quanto l’amministratore risponde dei danni cagionati dalla sua condotta già ai sensi dell’art. 2476, co. 1 o co. 6, c.c. in forza della titolarità del potere – dovere di amministrazione.