Non costituisce inadempimento contrattuale – tale da determinare la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda – e in particolare non rappresenta un inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel detto contratto di alienazione, la circostanza che la cedente prosegua ad esercitare l’attività di commerciante ambulante, qualora le parti del contratto abbiano espressamente escluso – con una valutazione ex ante – dalle attività vietate alla cedente quella esercitata dalla stessa in qualità di “commercio ambulante su aree pubbliche”.
Nell’ambito di un contratto di cessione di ramo d’azienda, l’accertamento dell’insussistenza di alcun inadempimento in capo alla cedente ed il conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo contrattuale, determina il rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla cessionaria.