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Tribunale di Firenze, 8 Febbraio 2023

Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività economica dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

Tribunale di Firenze, 8 Febbraio 2023
Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività economica dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

Nel caso cui gli amministratori, convenuti nel giudizio di responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, oppongano rifiuto alla richiesta del ctu di acquisire la documentazione contabile mancante, tale carenza di documentazione va a discapito degli amministratori stessi. Invero, non vi è un obbligo per la società di depositare tutto quanto in suo possesso, essendo sufficiente depositare quei documenti che possono fondare una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato; è invece interesse degli amministratori che le scritture contabili siano integralmente depositate, poiché è solo attraverso esse che possono giustificare i movimenti finanziari e patrimoniali della società e dimostrare la correttezza del loro operato.

In questa ipotesi di responsabilità, è perfettamente legittima l’applicazione del criterio della differenza fra i patrimoni netti ai fini della quantificazione del danno.

Data Sentenza: 08/02/2023
Registro: RG 13240 / 2018
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Data: 18/03/2023
Massima a cura di: Alessandro Cinquetti
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