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Tribunale di Roma, 24 Maggio 2023

Postergazione del rimborso del finanziamento soci erogato in fase di start up

Tribunale di Roma, 24 Maggio 2023
Postergazione del rimborso del finanziamento soci erogato in fase di start up

La postergazione ex art. 2467, c.c., nel rimborso delle somme erogate dai soci a titolo di finanziamento, opera anche con riferimento alle erogazioni effettuate in fase di start up della società, al fine di dotare la società sottocapitalizzata dei mezzi economici necessari per la propria operatività e l’assolvimento delle obbligazioni strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale. Ed infatti, il credito di cui il socio chiede la restituzione per un finanziamento erogato alla società nella fase di avvio dell’attività è postergato rispetto ai crediti dei non soci: se il finanziamento è giustificato dall’insufficienza delle risorse economiche nella fase iniziale dell’attività di impresa e sussiste l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio si ha una situazione equiparabile allo stato crisi che è presupposto della postergazione. A tal fine occorre, inoltre, che la situazione di crisi persista anche nel momento in cui il rimborso sia effettivamente richiesto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/05/2023
Registro: RG 10505 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 31/08/2023
Massima a cura di: Alessio Buontempo
Alessio Buontempo

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, praticante avvocato.

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