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Tribunale di Milano, 18 Luglio 2023

Adeguatezza degli assetti organizzativi a prevenire la commissione di reati

Tribunale di Milano, 18 Luglio 2023
Adeguatezza degli assetti organizzativi a prevenire la commissione di reati

L’organo amministrativo è specificamente tenuto ad adottare un assetto organizzativo adeguato anche alla prevenzione dei reati onde evitare che siano perpetrati illeciti penali nell’esecuzione dell’attività di impresa e deve, quindi, in mancanza di prova delle misure assunte a tale scopo, rispondere del danno derivato al patrimonio sociale dall’applicazione della sanzione amministrativa conseguente alla commissione del reato. [Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l’intero consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata per avere, due soli di essi, commesso reato di corruzione di un funzionario della P.A. accertato in sede penale].

In materia di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della società non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. lgs. 231/2001 o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento, mentre il credito dell’amministrazione finanziaria, sorto per effetto dell’accertamento di un fatto anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è soggetto alle regole del concorso e deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo come credito munito del privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato ai sensi dell’art. 27, co. 2, d. lgs. 231/2001. La sanzione irrogata nel corso del fallimento potrà legittimare la pretesa creditoria dello Stato al recupero dell’importo di natura economica mediante la insinuazione al passivo. Si tratta, peraltro, di credito assistito da privilegio, la cui funzione pratica sarebbe assai limitata se tale causa di prelazione non potesse essere azionata in caso di fallimento della società.

Ove la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Data Sentenza: 18/07/2023
Registro: RG 8438 / 2019
Allegato:
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Data: 01/05/2024
Massima a cura di: Umberto Biga
Umberto Biga

Avvocato e Associate presso L&B Partners Avvocati Associati. Si occupa di Diritto Societario e Commerciale, con particolare riferimento alla Corporate Governance e all’M&A nei settori Energy & Infrastructure, Private Equity, Venture Capital & Start-Up e Innovation & Technology. In tale ambito, assiste regolarmente clienti in operazioni straordinarie (tra cui fusioni, acquisti/cessioni di partecipazioni, accordi di investimento, aumenti di capitale, acquisti/cessione di rami di azienda, scissioni, scorpori), riorganizzazioni degli assetti societari (redazione di statuti, patti parasociali o di sindacato, accordi di gestione), nonché, in generale, in tutte le vicende connesse alla gestione dell'impresa societaria (delibere assembleari, consulenza in materia di esercizio del diritto di recesso, di opzione, di prelazione). Nel corso della sua attività ha maturato una relativa esperienza nei settori coinvolti dalla normativa Golden Power, assistendo clienti nella redazione di Notifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla compravendita di partecipazioni sociali e ad operazioni straordinarie inerenti al trasferimento di assets strategici.

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