Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora vengono valutati in base a criteri diversi rispetto agli ordinari criteri di giudizio applicati in ambito cautelare, in considerazione del particolare diritto che si intende cautelare, cioè il diritto processuale alla prova.
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto di privativa ed è sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile.
Nel caso di adozione del provvedimento inaudita altera parte, l’udienza successiva ha lo scopo di valutare, non solo la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, ma anche il risultato della descrizione stessa, senza entrare nella valutazione della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale, dato il suo carattere funzionale.
L’esame degli esiti della misura e la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte, ha carattere formale e deve verificare la rilevanza e la formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti a costituire la base per assolvere all’onere di provare la violazione di un diritto di proprietà industriale e non estendersi all’indagine del loro contenuto, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettiva sussistenza di una violazione.
Nel caso della descrizione, al fine di dimostrare il fumus boni non è possibile limitarsi ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma è necessario fornire elementi concreti di potenziale riscontro della lesione stessa e, soprattutto, del pericolo di dispersione della prova.
Quanto al periculum, è sufficiente rilevare, che nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito potrebbe intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto, dovuto alla possibile dispersione, manipolazione o alterazione del materiale raccolto, tale da compromettere l’esigenza di conservazione degli elementi di prova delle violazioni denunciate dalla ricorrente.