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Tribunale di Firenze, 14 Marzo 2024, n. 876/2024

Nullità del brevetto tra mutatio ed emendatio libelli

Tribunale di Firenze, 14 Marzo 2024, n. 876/2024
Nullità del brevetto tra mutatio ed emendatio libelli

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 14/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 8933 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/12/2025
Massima a cura di: Alfredo Buccella
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