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Tribunale di Milano, n. 7590/2024

Obbligo di fedeltà e tutela della ditta: irrilevanza dell’operatività meramente formale e criteri di confondibilità

Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970, n. 7590/2024
Obbligo di fedeltà e tutela della ditta: irrilevanza dell’operatività meramente formale e criteri di confondibilità

La mera iscrizione presso il registro delle imprese, senza la dimostrazione di una concreta operatività sul mercato, non può dare luogo a violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., trattandosi di un dato formale che nulla dice sull’effettivo svolgimento di un’attività autonoma e concorrente da parte del prestatore di lavoro.

La capacità distintiva della ditta è valutata con minor rigore rispetto ad altri segni distintivi. Sono quindi tutelabili ditte che poco si discostano da una denominazione di genere al pari di quelle che, pur originariamente prive del requisito della distintività, lo abbiano acquisito a seguito della notorietà conseguita sul mercato con il passare del tempo, qualora si ritenga che il pubblico identifichi il segno con una realtà imprenditoriale ben determinata.

Quanto al giudizio di confondibilità tra ditte, esso ricalca quello in materia di marchi, sicché occorre procedere ad un vaglio incentrato sul risultato percettivo che l’insieme degli elementi grafici e fonetici nella loro globale composizione può determinare nella clientela di normale diligenza e attenzione.

Data Sentenza: 01/01/1970
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro: RG 40454 / 2018
Allegato:
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Data: 30/07/2026
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

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