La domanda di riduzione dell’indennità ex articolo 1526 c.c., conseguente alla risoluzione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, può essere accolta solo successivamente alla restituzione della res oggetto del contratto di vendita [nel caso di specie, l’azienda], in quanto solo dopo che la restituzione è avvenuta diviene possibile determinare l’equo compenso spettante al venditore per il godimento garantito all’acquirente nel periodo di efficacia del contratto. Il suddetto equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente all’incommerciabilità del bene come nuovo e il logoramento per l’uso, ma non il risarcimento del danno spettante al venditore.
Con riferimento a un contratto di vendita con patto di riservato dominio che preveda che le rate pagate dal compratore restino acquisite al venditore a titolo di indennità in caso di risoluzione, è considerata manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al venditore la proprietà del bene, gli consenta di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito oggettivo derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene e in tal caso il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta.