Ove il fondamento dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e di responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) sia l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio, l’onere della prova circa tale circostanza è in capo all’attore [conseguentemente, nel caso di specie, il Tribunale ha sancito che l’inammissibilità delle istanze di ordine di esibizione e di C.T.U. e l’assenza tra i documenti di causa degli elementi necessari per verificare la fondatezza dell’erroneità/falsità del bilancio in punto crediti verso la clientela impediscono di ritenere dimostrati sia l’an sia il quantum della pretesa risarcitoria e dunque costituiscono ragioni di per sé sole sufficienti per rigettare la domanda di risarcimento del danno e di accertamento delle quote di responsabilità degli amministratori, sindaci e revisori].