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Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2025

Convalidazione del marchio, onere della prova e sua valutazione

Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2025
Convalidazione del marchio, onere della prova e sua valutazione

La convalidazione del marchio non comporta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, decadenza che può essere impedita soltanto dal tempestivo e corretto esercizio delle suddette azioni, restando invece irrilevante –a tal fine– l’eventuale invio di diffide stragiudiziali (Cass. civ. sez. I, 27/07/2021, n. 21566). Secondo la giurisprudenza, la prova dell’utilizzo quinquennale continuato, effettivo e senza contestazioni del segno posteriore in un ambito non meramente locale, gravante su chi intende avvalersi degli effetti della convalidazione, deve essere valutata in modo rigoroso, in considerazione del fatto che l’art. 28 c.p.i. rappresenta una disposizione eccezionale e di stretta applicazione (Cass. civile sez. I, 13/07/2018, n. 18736; Cass. civ. sez. I, 15/03/2023, n. 7504).

Anche in tema di marchi tridimensionali l’apprezzamento sulla confondibilità segue i criteri elaborati dalla giurisprudenza per il marchio in generale e pertanto tale apprezzamento deve essere compiuto dal Giudice di merito – le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate – non attraverso un esame particolareggiato e una valutazione separata di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti grafici, fonetici e visivi

Data Sentenza: 30/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mariachiara Lionella Vanini
Registro: RG 19860 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/02/2026
Massima a cura di: Angela Zampetti
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