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Tribunale di Genova, 25 Marzo 2024, n. 247/2024

Il periculum nei ricorsi cautelari in materia di contraffazione di marchio di certificazione

Tribunale di Genova, 25 Marzo 2024, n. 247/2024
Il periculum nei ricorsi cautelari in materia di contraffazione di marchio di certificazione

Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte, allegando fatti quali, ad esempio, o la perdita (dimostrata) di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del fatturato, in collegamento con l’aumento del fatturato della resistente, il rischio concreto di destabilizzazione economica; ciò in quanto deve essere pur sempre operato il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, alla luce della gravità delle misure invocate. [Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare il mancato rispetto dei disciplinari sull’uso del marchio di certificazione, i quali stabiliscono i parametri che definiscono un prodotto vegetariano o vegano. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provare l’esistenza di un concreto periculum quantomeno elencando le caratteristiche necessarie per l’utilizzo del marchio e allegando la prova del mancato rispetto di detti requisiti.]

Data Sentenza: 25/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniele Bianchi
Registro: RG 396 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/03/2025
Massima a cura di: Michele De Iaco
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