In tema di contraffazione di marchio, il gestore di una piattaforma di e-commerce non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 16 d.lgs. 70/2003 qualora il suo ruolo non sia meramente tecnico, automatico e passivo, ma si concreti in un’attività di selezione dei venditori, gestione dei pagamenti, coordinamento delle transazioni e controllo dell’offerta, assumendo così una posizione attiva idonea a incidere sul contenuto o sulla presentazione dei prodotti commercializzati.
Integra violazione dei diritti di privativa conferiti dal marchio dell’Unione europea l’offerta in vendita, anche tramite piattaforma telematica, di prodotti recanti un segno identico o confondibile con il marchio registrato, in assenza di autorizzazione del titolare, a prescindere dalla conclusione effettiva di plurime vendite, essendo sufficiente la messa in commercio o la promozione del prodotto contraffatto.
In materia di contraffazione, qualora l’attore alleghi di aver acquistato un prodotto tramite la piattaforma riferibile al convenuto e produca il campione oggetto di perizia, l’eccezione difensiva relativa alla mancata prova della coincidenza tra il bene acquistato e quello posto in commercio deve essere supportata da elementi concreti e non può risolversi in una mera contestazione formale.
La commercializzazione di prodotti contraffatti integra, oltre alla violazione dei diritti di marchio ex art. 20 c.p.i., anche atto di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., qualora sia idonea a generare confusione nel pubblico e a sfruttare indebitamente la notorietà e gli investimenti promozionali del titolare del segno, con possibilità di cumulo tra tutela reale e risarcitoria.
L’eventuale violazione degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 8 e 21 d.lgs. 70/2003 può concorrere a fondare la responsabilità del gestore della piattaforma ove tale omissione abbia contribuito causalmente alla realizzazione dell’illecito e alla lesione dei diritti di privativa.