Il titolare dei diritti su un marchio che voglia ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dall’utilizzo non autorizzato pluriennale del segno distintivo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a dimostrare il lasso temporale all’interno del quale si è protratta la violazione.
Poiché la contraffazione di marchio costituisce anche un illecito penalmente perseguibile, il titolare della privativa lesa ha diritto altresì al risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 2059.