Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi
La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte