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Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2024, n. 10757/2024

L’uso del cognome per attività professionali dopo la cessione del marchio patronimico è lecito purchè non determini un effetto confusorio

Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2024, n. 10757/2024
L’uso del cognome per attività professionali dopo la cessione del marchio patronimico è lecito purchè non determini un effetto confusorio

Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

L’articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova  applicazione analogica nel caso in cui, anziché l’azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un’impresa commerciale.

Data Sentenza: 12/12/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro: RG 39975 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/07/2025
Massima a cura di: Elisa Babbini
Elisa Babbini

L’Avv. Elisa Maria Babbini si occupa di proprietà intellettuale, con competenze che comprendono brevetti, marchi, diritto d’autore, segreti commerciali, concorrenza sleale e comunicazione commerciale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

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