Le amministratrici di una società a responsabilità limitata che proseguano l’attività d’impresa nonostante la perdita integrale del capitale sociale violano il dovere di gestione conservativa imposto dall’art. 2486, comma 1, c.c., e sono responsabili, in solido, del danno arrecato al patrimonio sociale.
In caso di contabilità inattendibile o mancante, si presume che il danno sia pari al deficit accertato in sede concorsuale (art. 2486, ult. co., c.c.).
È responsabile anche l’amministratore di diritto che consapevolmente consenta l’esercizio di fatto del potere gestorio da parte di terzi.