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Tribunale di Venezia, 5 Giugno 2025, n. 2796/2025

Recesso del socio ed esclusione delle ipotesi derogabili

Tribunale di Venezia, 5 Giugno 2025, n. 2796/2025
Recesso del socio ed esclusione delle ipotesi derogabili

Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo la lettera e) e inserendo una clausola di rinvio al codice civile, deve ritenersi che la società abbia già integralmente disciplinato la materia, “disponendo diversamente” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’elencazione statutaria, così formulata, è esaustiva e preclude l’operatività delle ulteriori cause di recesso previste dalla legge; ne consegue che il rinvio alla disciplina codicistica non può valere a riaprirle. La modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle azioni non legittima, pertanto, il recesso del socio dissenziente ex art. 2437, comma 2, lett. b, c.c., che deve ritenersi inefficace.

Il socio che recede – nella operatività di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere – cessa immediatamente di far parte della società giusta suo atto libero e recettizio onde il recesso opera, automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto ed i fatti che ne legittimerebbero l’esercizio alla luce di una certa disciplina.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 05/06/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 2086 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/12/2025
Massima a cura di: Luigi A. Stabile
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