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Corte d'appello di Cagliari, 17 Maggio 2024, n. 193/2024

Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta: gravità dei motivi e procedimento di esclusione

Corte d'appello di Cagliari, 17 Maggio 2024, n. 193/2024
Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta: gravità dei motivi e procedimento di esclusione

In mancanza di analitiche previsioni statutarie, l’esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta – regolata dall’art.24 c.c. dettato per le associazioni riconosciute ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale – può essere deliberata solo per gravi motivi che devono consistere in inadempimenti rilevanti all’accordo associativo e che devono essere previsti in modo sufficientemente specifico nello statuto, con facoltà per l’escluso di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L’elencazione specifica dei gravi motivi contenuta nell’atto costitutivo arresta la verifica giudiziale al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno dei fatti che lo statuto contempla come causa di esclusione, mentre nel caso della loro generica elencazione il giudice, in applicazione dell’art. 24 c.c., da un lato, valuta la proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi e, dall’altro, verifica la radicalità del provvedimento espulsivo che definitivamente elide l’interesse del singolo a permanere nell’associazione.

Allo statuto dell’associazione è demandato, quale lex specialis, il compito di regolare i reciproci rapporti tra gli associati anche con la previsione di particolari modalità procedimentali applicabili al consesso collettivo sulla base dell’accordo inizialmente concluso tra i soggetti fondatori e suscettibile di estensione ai successivi aderenti per cui, nel caso di assenza di regolamentazione, l’associato può essere escluso senza la sua previa convocazione o contestazione degli addebiti, modalità che non possono ritenersi imposte né da una regola di specie né da un principio generale dell’ordinamento giuridico.

Ove lo statuto preveda la previa contestazione degli addebiti, deve ritenersi che, nell’accertare se l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge e dallo statuto, il giudice debba verificare anche la specificità della contestazione, al fine di accertare la puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione o (quando nessuna indicazione specifica sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche) al fine di verificare l’effettiva gravità del fatto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Sechi
Relatore: Enzo Luchi
Registro: RG 341 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/10/2025
Massima a cura di: giovanni noschese
giovanni noschese

Avvocato specializzato in gestione di Crisi di Impresa - Curatore di Liquidazioni Giudiziali e Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi - Docente della Scuola Superiore della Magistratura

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