La rinuncia all’azione, pur essendo una fattispecie non contemplata esplicitamente dal codice di rito, deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione, a sua volta espressione della autonomia negoziale privata, sempre esercitabile, anche in ambito processuale, nel campo dei diritti disponibili.
La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell’azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l’efficacia abdicativa in ordine all’effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze.
Nel caso di un atto di rinuncia all’azione in appello e di conclusioni congiuntamente formulate dalle parti con le quali si richieda la cancellazione della domanda giudiziale trascritta, accertata l’esclusione dell’interesse alla decisione, la pronuncia conseguenziale è la declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sul rinnovato assetto di interessi consacrato con la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.