In tema di opposizione ordinaria di terzo , il rimedio è esperibile solo dal soggetto che, pur estraneo a tale giudizio, sia titolare, al momento della proposizione dell’opposizione, di un diritto proprio, autonomo ed effettivamente sussistente, giuridicamente incompatibile con il rapporto accertato o costituito dalla sentenza stessa, dalla quale derivi un pregiudizio immediato e diretto.
Ove il diritto fatto valere consista in un credito, questo deve essere certo, non già perché fondato su un precedente giudicato, ma in quanto suscettibile di accertamento, anche in via incidentale, da parte del giudice dell’opposizione sulla base delle prove fornite dall’opponente, gravato del relativo onere, dovendosi intendere in senso restrittivo la nozione di creditore rilevante ai fini dell’opposizione di terzo.
Il diritto del terzo deve porsi in rapporto di incompatibilità giuridica con quello oggetto della sentenza opposta, non essendo sufficiente la mera impossibilità pratica di soddisfare entrambi i diritti.