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Tribunale di Brescia, 14 Luglio 2024

Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale e sequestro conservativo

Tribunale di Brescia, 14 Luglio 2024
Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale e sequestro conservativo

La prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’erosione del capitale sociale, ancorché realizzata mediante l’affitto dell’azienda o di rami di essa a terzi, non può qualificarsi come attività meramente conservativa qualora si protragga per un arco temporale significativo e determini un aggravamento del dissesto patrimoniale, in assenza dell’adozione tempestiva dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter c.c.

Ai fini della conferma del sequestro conservativo, il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione degli obblighi gestori può essere determinato, in via prudenziale, applicando il criterio della differenza tra i netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 4, prima parte, c.c., tenendo conto dei costi normalmente sostenuti.

Sussiste il periculum in mora quando il patrimonio dell’ex amministratore risulti incapiente rispetto all’entità del danno complessivamente cagionato e risultino compiuti atti di disposizione idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale, anche in favore di soggetti che non abbiano ancora formalmente accettato l’eredità.

Data Sentenza: 14/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro: RG 1156 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/01/2026
Massima a cura di: Deborah Turotti
Deborah Turotti

Abilitata all'esercizio della professione forense presso il Foro di Trento. Università degli studi di Trento

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