L’azione revocatoria della scissione avanzata ex art. 2901 c.c. dai creditori sociali è ammissibile in ragione dell’effetto traslativo che connota l’atto di scissione (parziale o totale) della società, il quale, determinando l’assegnazione di tutto o di parte del compendio immobiliare della società scissa in capo alla beneficiaria, realizza un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale della società debitrice, come tale rientrante nella nozione di atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, poiché incidente sulle garanzie patrimoniali di questi ultimi.