Il negozio fiduciario è un negozio atipico, fondato sull’art. 1322 c.c., che deriva dal collegamento tra un negozio a carattere reale, efficace nei confronti dei terzi, con il quale il fiduciario acquista dal fiduciante la proprietà fiduciaria dei beni, e un negozio a carattere obbligatorio, efficace inter partes, con il quale il fiduciario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal fiduciante in tema di gestione, amministrazione e disposizione dei beni. Ne sono elementi essenziali e imprescindibili: i) il trasferimento di uno o più beni dal fiduciante al fiduciario; ii) l’obbligo del fiduciario di rispettare le prescrizioni dettate dal fiduciante; iii) l’obbligo del fiduciario di ritrasferire quanto ricevuto al fiduciante nei tempi prestabiliti o su sua richiesta.
La scrittura privata che non preveda alcun trasferimento di partecipazioni sociali dal fiduciante al fiduciario né alcun obbligo restitutorio, e che sia priva di valenza ricognitiva di un precedente pactum fiduciae, è estranea alla figura del negozio fiduciario ed è inidonea a produrre effetti traslativi tra le parti o a modificare l’assetto proprietario delle quote di s.r.l. acquisite dall’intestatario con atti anteriori, distinti e autonomi [successione ereditaria e sottoscrizione di un aumento di capitale]. L’uso del termine «fiduciante» nel testo della scrittura è improprio, e privo di rilievo, quando nella titolarità delle quote non si sia realizzata alcuna interposizione reale di persona; in difetto del titolo fiduciario nessun inadempimento è imputabile all’intestatario e nessuna restituzione delle quote può essere disposta.
La rinuncia all’eredità, negozio unilaterale non recettizio, è insuscettibile di simulazione, perché l’art. 1414, comma 3, c.c. presuppone un accordo tra dichiarante e destinatario. Ne consegue che la rinuncia conserva piena efficacia anche a fronte di una scrittura successiva che si atteggi a controdichiarazione e ne attesti l’intento simulatorio.