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Tribunale di Bari, 29 Aprile 2024, n. 2033/2024

Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria è sufficiente il pregiudizio alle ragioni creditorie

Tribunale di Bari, 29 Aprile 2024, n. 2033/2024
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria è sufficiente il pregiudizio alle ragioni creditorie

Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il requisito oggettivo del pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste anche quando l’atto dispositivo renda soltanto più difficile o incerta e non necessariamente impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Non è richiesta la sussistenza del danno in atto a carico del creditore (c.d. eventus damni), ma il semplice pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. periculum damni).

Anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

L’onere di provare l’insussistenza del pregiudizio, per la presenza di adeguate residualità patrimoniali del debitore, grava sul convenuto che la eccepisca.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 300 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/04/2026
Massima a cura di: Simone Iaione
Simone Iaione

Praticante avvocato presso lo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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