Il conferimento di un’azienda in una s.r.l. in sede di aumento di capitale equivale a una cessione d’azienda e comporta per legge, ai sensi dell’art. 2559 c.c., il trasferimento alla conferitaria dei crediti inerenti alla sua gestione, senza necessità di una specifica pattuizione, compresi quelli della società conferente verso il proprio socio e amministratore risultanti dalla perizia di stima. La conferitaria è quindi legittimata ad agire contro il debitore, e la riconoscibilità del debito, che inverte l’onere della prova del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 c.c., può desumersi dalla garanzia della sua esistenza prestata dallo stesso debitore nella scrittura contestuale al conferimento, dalla predisposizione dell’atto di conferimento sulla base della perizia e dall’approvazione, come amministratore e socio, dei bilanci che lo riportavano.
L’impegno con cui il socio si obblighi a versare alla società una somma determinata per consentirle di pianificare i futuri investimenti, senza alcuna previsione di rimborso, è una promessa di pagamento di un versamento a fondo perduto, di cui la società può pretendere l’adempimento anche dopo la cessione della partecipazione da parte del promittente. La qualificazione dei versamenti dei soci dipende dalla volontà negoziale, ricavabile dal modo in cui il rapporto è stato attuato e, in mancanza, dall’appostazione in bilancio, e il versamento in conto futuro aumento di capitale richiede l’indicazione ex ante di elementi specifici, come il termine entro cui l’aumento verrà deliberato.
Gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. si applicano alle obbligazioni pecuniarie di qualsiasi fonte, compresa la promessa di pagamento e il credito relativo al compenso dell’amministratore, ma non sono un effetto automatico della mora e vanno domandati e riconosciuti espressamente in sentenza, con decorrenza dalla domanda giudiziale.