La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.