La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all’art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta “nei limiti del valore effettivo” e non “del valore contabile” del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto e una revisione delle poste di bilancio al fine di individuare il “valore effettivo” può essere operata esclusivamente quando il patrimonio reale sia superiore a quello dichiarato in bilancio dato che, unicamente in tal caso, la limitazione dell’art. 2506-quater, ultimo comma c.c. finirebbe per ridurre la garanzia complessiva offerta ai creditori. Conseguentemente, posto che l’approvazione del bilancio di fusione ha valore confessorio, senza che siano invocabili i limiti della revocabilità posti dall’art. 2732 c.c., non è ammissibile una tale revisione quando il patrimonio netto reale sia inferiore al dichiarato, dovendo i creditori poter fare affidamento sui dati dichiarati in bilancio dalle società partecipanti alla scissione.