Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità nella gestione sono l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti e il possibile danno alla società derivante da tali irregolarità, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.
È procedibile il ricorso ex art. 2409 c.c. notificato a coloro che rivestivano la carica di amministratori al momento dell’introduzione del giudizio; poiché il procedimento è volto a eliminare le irregolarità attuali e non ad accertare responsabilità per mala gestio, i provvedimenti del tribunale hanno quali destinatari coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia, sicché, ove nelle more sia intervenuta la nomina del nuovo organo gestorio, il sindacato ha ad oggetto l’operato di quest’ultimo, con particolare riferimento all’essersi concretamente attivato per far emergere, accertare ed eliminare le irregolarità riscontrate, alla luce del dovere di diligenza ex art. 2392 c.c., che impone al nuovo amministratore di rimuovere le conseguenze dannose di quanto compiuto dal predecessore.
La nomina dell’amministratore giudiziario è extrema ratio, avendo il tribunale il potere di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e di convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni; quando il nuovo amministratore, ancor prima dell’esito dell’ispezione, si sia adeguatamente attivato per rimuovere le irregolarità imputabili alla precedente gestione, la nomina è sproporzionata anche se non tutte le irregolarità risultano sanate [nella specie, capitale eroso e non ricostituito, rapporti antieconomici con società collegate in conflitto di interessi], ed è più opportuno convocare l’assemblea perché rettifichi i bilanci alla luce delle risultanze ispettive, ricapitalizzi la società o deliberi il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e regolamenti i rapporti con le società collegate. Integrano gravi irregolarità la mancata attivazione a fronte dell’erosione del capitale per perdite e la gestione antieconomica di rapporti commerciali con società nelle quali l’amministratore rivesta cariche, in situazione di conflitto di interessi reale.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza dei resistenti, mentre le spese dell’ispezione giudiziale restano sempre a carico dei denuncianti.