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Tribunale di Napoli, 20 Maggio 2024, n. 5215/2024

Responsabilità degli amministratori per la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e amministratore di fatto

Tribunale di Napoli, 20 Maggio 2024, n. 5215/2024
Responsabilità degli amministratori per la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e amministratore di fatto

Premesso l’obbligo, a carico degli amministratori, di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società, qualora manchino i documenti comprovanti le registrazione contabili dei pagamenti e dei prelievi, si deve presumere che i beni non rinvenuti e di cui non vi sia prova della destinazione per le finalità sociali siano stati oggetto di dolosa distrazione; ciò soprattutto in virtù della distribuzione dell’onere probatorio propria dell’azione contrattuale, qual è quella unitariamente esperita dal curatore fallimentare, che comporta che mentre a carico dell’attore vi è l’onere di dedurre e provare l’inadempimento di specifici obblighi di legge o di statuto, il danno conseguente e il nesso causale, spetta al convenuto dare la prova contraria dell’assenza di colpa o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, con particolare riferimento all’azione di responsabilità, dare la prova della non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza e dell’adempimento degli obblighi di custodia e conservazione del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori sia nei confronti della società che dei creditori della stessa.

L’amministratore, al momento della nomina, assume – tra gli altri – l’obbligo di vigilanza sulla società, che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l’amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti; dunque, l’accettazione della carica di amministratore comporta l’assunzione di obblighi – tra cui quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo. Il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto.

Tra gli atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c. rientrano anche atti o comportamenti, non adottati nelle forme previste dagli art. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479 bis c.c.), ma idonei a supportare l’azione illegittima e dannosa posta in essere dagli amministratori. Le condotte decisorie ed autorizzatorie per essere fonte della responsabilità del socio devono essere compiute “intenzionalmente”, cioè devono esprimere o denotare la volontà di supportare un’operazione illecita e, dunque, l’intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 20/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Nicola Graziano
Relatore: Ilaria Grimaldi
Registro: RG 450 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/01/2026
Massima a cura di: Vincenzo Di Costanzo
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